CAMBI DOGANALI

Ai sensi dell’articolo 146 del regolamento (CEE) n. 2447/2015 (applicativo del Codice doganale unionale), in conformità dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del codice, i seguenti tassi di cambio sono utilizzati per la conversione valutaria ai fini della determinazione del valore in dogana: a) il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea (BCE), per gli Stati membri la cui moneta è l’euro; b) il tasso di cambio pubblicato dall’autorità nazionale competente o, se l’autorità nazionale ha designato una banca privata ai fini della pubblicazione del tasso di cambio, il tasso di cambio pubblicato dalla suddetta banca privata, per gli Stati membri la cui moneta non è l’euro. Il tasso di cambio da utilizzare in conformità del paragrafo 1 è il tasso di cambio pubblicato il penultimo mercoledì di ogni mese. Se in quel giorno non è stato pubblicato alcun tasso di cambio, si applica il tasso più recente pubblicato. Il tasso di cambio si applica per un mese, a decorrere dal primo giorno del mese successivo. Se non è stato pubblicato un tasso di cambio di cui ai paragrafi 1 e 2, il tasso da utilizzare ai fini dell’applicazione dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del codice è stabilito dallo Stato membro interessato. Tale tasso deve riflettere il più fedelmente possibile il valore della moneta dello Stato membro interessato. Per le monete che non sono comprese nell’elenco deve essere utilizzato, invece, il tasso di cambio fissato giornalmente, per le stesse, dalla Banca d’Italia.

Tassi di cambio periodici validi per l’anno 2021

Scaricare documento per vedere il tasso di cambio.
https://sgcsped.it/wp-content/uploads/2021/01/GENNAIO2021.pdf


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